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Cani in condominio: cosa dice la legge

Cani in condominio

CANI IN CONDOMINIO: COSA FARE SE NON PIACE AGLI ALTRI ABITANTI DEL PALAZZO

Anche se statisticamente i cani sono presenti in più della metà delle famiglie italiane, c’è sempre chi non li ama e non li accetta: se avete un cane e vivete in condominio vi sarà sicuramente capitato di accorgervi che qualche altro abitante del palazzo è insofferente alla presenza del vostro amato Fido per le motivazioni più disparate (spesso prive di fondamento), come la paura del cane, la convinzione che sporchi e porti malattie e simili.

Ma cosa dice la legge sulla presenza di cani in condominio? Un tempo non era inusuale trovare affissi negli androni di alcuni condomini avvisi del tipo “in questo palazzo è vietato l’accesso ai cani”. Oggi non è più possibile perché la legge italiana lo proibisce esplicitamente. Il decreto n° 220 del 2012, che ha modificato l’articolo 1138 del Codice Civile, dice che «le norme del regolamento» condominiale «non possono vietare di possedere o detenere animali domestici». A conferma e ulteriore chiarimento di ciò la Cassazione, nel decreto del 13 marzo 2013, ha riconosciuto che l’animale da compagnia è un “essere senziente” e, in quanto tale, non può più essere equiparato ad un semplice “oggetto” posseduto dal proprietario, ma deve essere riconosciuto come membro della famiglia. Si è inoltre espresso il diritto della persona ad avere un animale da compagnia.

Anche se la legge parla chiaro, tuttavia, potrebbe sempre esserci qualche condomino ignorante in materia che manifesti il proprio fastidio nei confronti del vostro cane in sede di assemblea condominiale, magari chiedendo che all’animale venga vietato l’accesso all’ascensore o alle aree comuni. In questo caso è possibile annullare ogni decisione in merito, inviando una lettera in carta semplice al Giudice di Pace della vostra città, entro 30 giorni dalla data della deliberazione, nel caso vi siate dichiarati contrari o astenuti alla votazione, oppure entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di assemblea, se eravate assenti. Meglio allegare alla lettera anche eventuale certificato che attesti la buona salute del cane, rilasciato dal vostro veterinario, e una copia del verbale che contiene la disposizione “incriminata”.

Se invece la decisione contro il vostro cane non fosse stata inclusa tra gli argomenti all’ordine del giorno, ma semplicemente discussa nelle “varie ed eventuali”, allora è già di per sé nulla. Non dovrete fare altro che inviare una raccomandata all’Amministratore per farlo presente.

ATTENZIONE AI CONTRATTI D’AFFITTO PER CHI HA CANI IN CONDOMINIO

Se è vero che oggi il condominio non può più vietare la presenza di un cane, diverso è però il discorso nel rapporto che regola la locazione di un appartamento. I proprietari di un immobile infatti possono decidere di non accettare in casa propria inquilini che abbiano un animale, perché in questo caso si tratta di una casistica regolata dal diritto privato tra i cittadini. Fate dunque attenzione prima di firmare un contratto d’affitto che questo non contenga alcuna clausola con il divieto di coabitazione del vostro amato quattrozampe.

 Cani in condominio

GLI OBBLIGHI PER CHI HA CANI IN CONDOMINIO

Non bisogna dimenticare che chi ha un cane e vive in condominio deve comunque rispettare alcune norme di comportamento, che sono poi anche regole di buona educazione:

  • Negli spazi condominiali tenete sempre il cane al guinzaglio, anche all’interno dell’ascensore e dell’eventuale cortile comune del palazzo;
  • Se il cane è aggressivo o mordace fategli indossare la museruola;
  • Lasciate sempre pulite le aree condominiali, raccogliendo i bisogni del vostro cane: se avete un cucciolo è probabile che le prime volte che lo portate fuori faccia un po’ di pipì nel portone – è piccolo e deve ancora imparare! Fa niente, l’importante è che provvediate a pulire, in modo che anche i condomini più “antipatici” non possano appigliarsi a nulla di concreto. L’unico caso in cui si può arrivare a vietare la presenza di un cane in condominio è per una comprovata mancanza di igiene e decoro o per il deterioramento e la sporcizia delle parti comuni causate dall’animale; va detto però che quanto sopra deve essere dimostrato dal condominio con prove inequivocabili, comprese con perizie effettuate da tecnici privati e della ASL di competenza.
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